Norme in Campo Agricolo della Manovra Monti

La manovra dell'esecutivo Monti ha introdotto norme che incidono in modo molto rilevante anche sul settore agricolo; potremmo anzi affermare, senza ombra di smentita, che il settore economico più colpito è proprio quello agricolo.

In particolare il decreto colpisce fiscalmente tramite l'imposta municipale (IMU) i terreni agricoli, con un aumento della tassazione che arriva anche a raddoppiare il prelievo, rispetto all'attuale imposta ICI. Inoltre, introduce un inatteso e inedito inasprimento dell'imposizione, sottoponendo a tassazione anche i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, prima esclusi dalla tassazione ICI poiché la loro rendita è già inclusa nel reddito catastale dei terreni asserviti. In questo modo viene duplicata l'imposizione dei fabbricati rurali che sono tassati una prima volta sul reddito catastale del terreno asservito e una seconda volta sulla nuova rendita catastale attribuita al fabbricato stesso.

Vediamo, in estrema sintesi, le novità.

L'imposta municipale sugli immobili (IMU) che dal 2012 sostituirà l'ICI sugli immobili e l'IRPEF e relative addizionali dovute sui redditi fondiari, con riferimento ai beni non locati. Soggetti passivi sono i proprietari e i titolati di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili, comprese l'abitazione principale e i fabbricati rurali.

Per i terreni agricoli, la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per 130 (attualmente il moltiplicatore è pari a 75); per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla gestione INPS, il moltiplicatore è pari a 110.

Per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola censiti in categoria D10, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per 60 per l'anno 2012, che salirà a 65 dal 2013.

Per i fabbricati abitativi, la rendita rivalutata del 5% andrà moltiplicata per 160 (attualmente il moltiplicatore è pari a 100).

L'aliquota IMU ordinaria è fissata a 0,76%; per l'abitazione principale è pari a 0,4% e per i fabbricati rurali strumentali è pari a 0,2%.

Le aliquote potranno essere incrementate o ridotte dai comuni entro certi limiti, e precisamente: fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali per immobili non locati e fino ad un massimo di 0,2% per immobili locati. Per i fabbricati rurali strumentali i comuni possono ridurre l'aliquota sino allo 0,1%.

Per l'abitazione principale è prevista una detrazione dall'imposta di 200 euro, rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale, maggiorata di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni e fino ad un massimo di complessivo di 400 euro.

Per abitazione principale si intende l'abitazione in cui il contribuente dimora abitualmente e ha la residenza anagrafica; le fattispecie di assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati concessi in uso gratuito ai familiari sono soppresse.

Come accennato più sopra, i fabbricati rurali entrano, per la prima volta, nel novero degli immobili da sottoporre ad imposizione fiscale; per questo è previsto l'obbligo di censimento al catasto urbano con attribuzione di rendita di tutti i fabbricati rurali, già censiti al catasto terreni senza rendita. L'accatastamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2012, a mezzo delle ordinarie procedure catastali. L'accatastamento dei fabbricati rurali strumentali nella categoria D10 è indispensabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota IMU ridotta. I contribuenti che non avranno provveduto all'accatastamento dei fabbricati rurali entro il termine di pagamento dell'acconto (16/06/2012), saranno tenuti al pagamento dell'imposta sulla base delle rendite presunte, salvo la possibilità di effettuare il conguaglio in sede di versamento a saldo (16/12/2012).

Oltre all'anticipazione dell'entrata in vigore dell'IMU originariamente prevista per il 2014, sono state apportate ulteriori novità che interessano il settore agricolo.

Aumento di due punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento a decorrere dal 1° ottobre 2012; elevazione graduale dei contributi dei lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) che dall'attuale 20,30% si attesterà al 22% nel 2018; limitazione all'uso del contante: dal 6 dicembre è vietato il trasferimento di denaro contante di valore pari o superiore a 1.000 euro. Gli assegni bancari di importi pari o superiori a 1.000 euro devono riportare, oltre al beneficiario, anche la clausola di non trasferibilità. Entro il 31/12/2011 anche i libretti al portatore dovranno essere ridotti con un saldo pari o inferiore a 1.000.

Infine, per quanto riguarda le pensioni, oltre ad aver modificato le modalità di calcolo e innalzato l'età per accedere al pensionamento, è stato stabilito di riconoscere la rivalutazione dell'incremento dell'indice del costo della vita ai soli trattamenti pensionistici di importo lordo fino a 1.402 euro per gli anni 2012 e 2013.